PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Art. 1.
(Articolazione del sistema nazionale di istruzione).

      1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.
      2. Il sistema nazionale di istruzione si conforma ai princìpi di libertà, di eguaglianza, di partecipazione, di sussidiarietà, di imparzialità e del buon andamento e la sua gestione è improntata ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Art. 2.
(Finalità del sistema nazionale di istruzione).

      1. Finalità del sistema nazionale di istruzione sono l'educazione, la formazione anche professionale e l'istruzione dei discenti, con la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca e con la garanzia, altresì, dei diritti che fanno capo ai discenti.
      2. I discenti, in rapporto all'ordine e al grado di scuola frequentato, hanno diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti.
      3. La definizione degli standard di qualità e di quantità per ogni ordine e grado di scuola tiene anche conto delle differenziate esigenze formative rilevabili nei contesti territoriali del Paese.

 

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Art. 3.
(Finalità di scopo delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia).

      1. Ogni istituzione scolastica, in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è espressione di autonomia funzionale. Essa costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, una formazione sociale al cui interno i discenti hanno il diritto e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari e con la garanzia dei propri diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, nonché del diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti.

Art. 4.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati agli articoli 5, 16, 19, 20 e 21, uno o più decreti legislativi, nel contesto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alla relativa normativa di attuazione, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione:

          a) per la disciplina dello statuto dei docenti di ogni ordine e grado di scuola e del personale educativo;

          b) per l'istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale;

          c) per la riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;

          d) per la disciplina dello statuto dei discenti.

 

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Capo II
STATUTO DEI DOCENTI

Art. 5.
(Funzione docente).

      1. Lo statuto dei docenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è definito secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'esercizio professionale della funzione docente, nel quadro dei princìpi sanciti dalla Costituzione, è diretto al pieno e libero sviluppo culturale, civile e morale dei discenti, attraverso processi di educazione, di formazione anche professionale e di istruzione;

          b) ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. L'esercizio di tale libertà e autonomia ha la finalità di scopo di assicurare ai discenti l'effettiva fruizione dei diritti di cui sono titolari e l'adempimento dei corrispettivi doveri. I docenti sono direttamente responsabili del pieno e corretto esercizio della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale rispetto alla finalità di scopo da conseguire. Essi rispondono in caso di inadempimento e di violazione funzionale;

          c) estensione e applicazione dello statuto dei docenti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione, con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità;

          d) valorizzazione della professione docente, attraverso un efficace sistema di reclutamento, di formazione iniziale e continua, di carriera e di retribuzione per merito;

          e) definizione dei diritti e dei doveri che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;

          f) valutazione e verifica della prestazione professionale dei docenti, ai fini

 

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della garanzia e della tutela del diritto alla prestazione didattica che fa capo ai discenti e ai fini, altresì, della progressione economica e di carriera;

          g) attuazione di un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche, proprie dei vari organi e istituti che provvedono al sistema nazionale di istruzione e di collaborazione tra di essi.

      2. La carriera economica dei docenti si sviluppa in tre fasce retributive, alle quali si accede per merito attraverso la valutazione della qualità del servizio prestato. Sono oggetto, altresì, di valutazione le attività svolte connesse a quella di insegnamento e i titoli di qualificazione professionale conseguiti dopo l'immissione in ruolo.
      3. È istituito l'ordine dei docenti di ogni ordine e grado di scuola. Tale ordine:

          a) assicura l'autogoverno dei docenti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività di insegnamento nel pieno rispetto dei diritti che fanno capo ai discenti e, altresì, nel pieno rispetto del codice deontologico della categoria;

          b) ha come propri organi il Consiglio nazionale e i consigli regionali;

          c) cura, attraverso i consigli regionali, la tenuta dell'albo dei docenti;

          d) ha personalità giuridica di diritto pubblico.

      4. Possono esercitare attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo dei docenti. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte, per le rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti all'albo.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza sul Consiglio nazionale dell'ordine.
      6. È istituita la Commissione di studio per la definizione del codice deontologico dei docenti.

 

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      7. Il codice deontologico dei docenti è l'insieme dei princìpi e delle regole-guida che ogni professionista docente è tenuto ad osservare e a seguire nell'esercizio della funzione, a garanzia e a tutela dei diritti che fanno capo ai discenti e delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione.
      8. Il codice deontologico si applica ai docenti iscritti agli albi professionali dell'ordine.
      9. L'inosservanza, da parte dei docenti, delle norme del codice deontologico ed ogni azione od omissione che compromette la dignità dei medesimi e il pieno e corretto esercizio della funzione è punibile con le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 10, comma 1.
      10. Ogni consiglio regionale dell'ordine esprime, nel proprio seno, una commissione disciplinare per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Capo III
DISCIPLINA DELLA FUNZIONE
DIRIGENTE NELLA SCUOLA

Art. 6.
(Funzione dirigente).

      1. I dirigenti scolastici di cui all'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali scolastici, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche e assicurano il pieno ed esatto adempimento delle attribuzioni ad esse conferite, in connessione alle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle medesime istituzioni scolastiche di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine l'esercizio dei diritti, dei poteri e dei doveri professionali che costituiscono la funzione è diretto a garantire la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche e il conseguimento dei risultati.
      2. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

 

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Art. 7.
(Assegnazione di sede).

      1. Ai vincitori del corso-concorso per dirigente scolastico è assegnata la sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.

Art. 8.
(Trasferimenti di sede).

      1. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti.
      2. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili.
      3. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.

Art. 9.
(Responsabilità dirigenziale).

      1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono responsabili in particolare del conseguimento dei risultati di ogni istituzione scolastica, conseguenti all'attuazione del piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, alla regolarità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività amministrativo-contabile, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, all'attuazione delle direttive

 

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ministeriali che attengono a competenze dei medesimi dirigenti scolastici e al pieno e corretto esercizio delle funzioni che si svolgono nell'istituzione scolastica.
      2. I risultati conseguenti all'attività didattica svolta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola, sono valutati in rapporto a standard di qualità e di quantità definiti.
      3. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, composti da un ispettore tecnico, che lo presiede, da un esperto anche non appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un revisore dei conti di adeguata professionalità.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, in rapporto alla tipologia dei risultati da valutare.
      5. I risultati negativi rilevati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.
      6. La valutazione del dirigente scolastico è effettuata annualmente.
      7. In caso di accertate gravi carenze nella gestione dell'istituzione scolastica, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria prevista.

Art. 10.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nel caso di violazione dei propri doveri funzionali, al dirigente scolastico possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

          a) la censura;

          b) la sospensione dall'ufficio fino a un mese;

 

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          c) la sospensione dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

          d) la destituzione.

      2. Il consiglio di disciplina regionale per il personale dirigente della scuola è composto da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, da un dirigente dell'amministrazione di appartenenza e da un dirigente scolastico, nominati con provvedimento del dirigente generale responsabile dell'ufficio scolastico regionale. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti. I provvedimenti emessi dal consiglio di disciplina sono definitivi.

Art. 11.
(Articolazione del comparto scuola).

      1. Il comparto scuola è articolato, anche ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:

          a) area della funzione docente;

          b) area della funzione dirigente;

          c) area della funzione ispettiva tecnica;

          d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.

      2. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.

Art. 12.
(Competenze).

      1. Ferme restando la responsabilità della gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la responsabilità dei risultati da parte del dirigente, nell'ambito dell'attività strumentale amministrativa e contabile, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e alle altre norme

 

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vigenti in materia, spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi la firma degli atti non aventi natura discrezionale e, altresì, l'organizzazione del personale e la verifica dei risultati conseguiti, in rapporto alle direttive di massima impartite e agli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico.
      2. Le direttive di massima costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo svolgimento delle competenze, ricadenti su attività aventi natura discrezionale, del direttore dei servizi generali e amministrativi e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
      3. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi vigilare affinché ogni attività sia svolta nel rispetto dei princìpi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del principio dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
      4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è posto alle dirette dipendenze del direttore dei servizi generali e amministrativi, nel rispetto delle competenze assegnate. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale nei confronti di tale personale è inflitta dal medesimo direttore. Le sanzioni del rimprovero scritto, o della multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, sono inflitte dal dirigente scolastico. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal responsabile dell'ufficio scolastico regionale; i citati provvedimenti disciplinari sono definitivi.
      5. In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte del direttore dei servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

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Capo IV
ISTITUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 13.
(Vicedirigenza scolastica).

      1. È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
      2. I vicedirigenti sono inquadrati in ruoli di dimensione provinciale.

Art. 14.
(Reclutamento dei vicedirigenti scolastici).

      1. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica, indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 1 la provincia per la quale intendono concorrere.
      3. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.
      4. Il concorso consta di due prove scritte, riguardanti gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e di un colloquio orale.
      5. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate, secondo l'ordine delle graduatorie provinciali, per le sedi disponibili. La rinuncia alla nomina non costituisce perdita dell'idoneità conseguita. Il personale docente ed educativo può partecipare al concorso ai soli fini del conseguimento

 

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dell'idoneità che va valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente scolastico. La graduatoria degli idonei è permanente.
      6. Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riservato ai vicedirigenti con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti vanno ad incremento dei posti non riservati messi a concorso.
      7. La commissione esaminatrice è composta da un ispettore tecnico che la presiede e da due dirigenti scolastici.
      8. Il 30 per cento dei posti disponibili per il primo concorso è riservato ai docenti con cinque anni di incarico di collaboratore vicario, di cui all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Per tali docenti il concorso consta di un corso di qualificazione avente ad oggetto gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, con adeguata conoscenza dell'ordinamento scolastico vigente, di almeno 160 ore, con colloquio finale. I posti non coperti vanno ad incremento dei posti messi a concorso.

Art. 15.
(Ambiti di attività).

      1. L'attività di collaborazione dei vicedirigenti scolastici si svolge nell'ambito della gestione unitaria delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia, secondo l'indirizzo organizzativo, di cui è responsabile il dirigente scolastico, presente nelle medesime istituzioni. È compito del dirigente scolastico definire gli ambiti operativi della collaborazione.
      2. Il dirigente scolastico può delegare al vicedirigente specifici compiti riguardanti

 

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gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle loro competenze, delle competenze degli organi collegiali e, altresì, delle competenze spettanti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
      3. Non si fa luogo a delega per gli atti di gestione di natura discrezionale e per gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi.
      4. Il vicedirigente scolastico è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo presente nell'istituzione scolastica di titolarità.
      5. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione scolastica è priva di vicedirigente, si fa luogo alla reggenza.
      6. Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente ed educativo.
      7. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Capo V
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO TECNICO NAZIONALE

Art. 16.
(Servizio ispettivo tecnico nazionale).

      1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale, quale organo del sistema nazionale di istruzione, è definito secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il servizio ispettivo tecnico nazionale, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di educazione,

 

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formazione anche professionale e di istruzione, affidate alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2 e 3 della presente legge;

          b) gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per le istituzioni scolastiche, secondo piani regionali predisposti dalle conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui alle lettere d) ed e);

          c) gli ispettori tecnici svolgono compiti di coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e da direttive ministeriali. Essi svolgono, altresì, compiti di consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle ispezioni disposte dall'ufficio scolastico regionale di appartenenza o dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; partecipano alla valutazione dei dirigenti scolastici;

          d) in ciascuna regione è istituita la conferenza degli ispettori tecnici che, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente. L'incarico di presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile. È membro di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale;

          e) la conferenza regionale di cui alla lettera d) elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui alla lettera i). Nel piano regionale sono definiti i piani annuali di attività dei singoli ispettori tecnici. All'interno della conferenza sono costituiti comitati tecnici di settore;

          f) enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza regionale degli ispettori tecnici sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico;

          g) il piano regionale di intervento è trasmesso alla regione, che può proporre l'attivazione di interventi sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico;

 

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          h) è istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico nazionale, che è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge, nel proprio seno, un vice presidente, che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile;

          i) la conferenza nazionale di cui alla lettera h) elabora, in attuazione di specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni; svolge attività di studio, di ricerca, di proposta, di consulenza sulle materie di competenza; esprime pareri, anche di propria iniziativa, sulle materie di competenza; elabora annualmente una proposta sulle modalità di valutazione dei dirigenti scolastici; all'interno della conferenza nazionale sono costituiti comitati tecnici di settore; enti e associazioni possono presentare alla conferenza nazionale proposte sulle materie di competenza;

          l) la conferenza nazionale redige ogni biennio una relazione sull'andamento del sistema nazionale di istruzione e sui livelli degli standard di qualità e di quantità raggiunti nelle istituzioni scolastiche di ogni regione. La relazione è inviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo, alle regioni, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo;

          m) l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante corso-concorso selettivo, al quale sono ammessi il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno dieci anni e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova. Il corso-concorso si articola in due procedure di ammissione, una per i docenti e una per i dirigenti scolastici, in un periodo di formazione e in un esame finale. La procedura relativa ai docenti consiste in due prove scritte, relative all'area delle

 

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competenze proprie della funzione ispettiva tecnica. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno superato le prove scritte con una votazione di otto punti su dieci. La procedura di ammissione per i dirigenti scolastici consiste in un colloquio, che si considera superato con una votazione di otto punti su dieci. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i titoli valutabili;

          n) il periodo di formazione di cui alla lettera m), di durata non inferiore a quello previsto per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è diretto all'approfondimento critico delle specifiche competenze richieste per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, sia in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività didattica organizzata, sia in ordine agli aspetti normativi inerenti l'esercizio della medesima funzione, sia in ordine alle strategie di intervento in tema di gestione del sistema nazionale di istruzione. Il periodo di formazione si conclude con una prova finale consistente nella stesura di un atto specifico, proprio della funzione ispettiva tecnica e in un colloquio;

          o) l'assegnazione dei vincitori del corso-concorso è effettuata secondo l'ordine di graduatoria, a richiesta formale degli interessati, o d'ufficio in assenza di tale richiesta, per i posti effettivamente disponibili;

          p) i trasferimenti degli ispettori tecnici si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili, per i posti effettivamente disponibili; non si fa luogo ad assegnazione provvisoria di sede;

          q) ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, gli ispettori tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio professionale della funzione. La valutazione è effettuata annualmente a livello centrale per gli ispettori tecnici in servizio presso l'amministrazione centrale e a livello regionale per gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici scolastici regionali.

 

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I nuclei di valutazione sono composti da un dirigente generale, da un ispettore tecnico e da un esperto anche non appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          r) al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari previste per i dirigenti scolastici. Il consiglio di disciplina, istituito a livello centrale, è composto da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un ispettore tecnico. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti;

          s) sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ispettori tecnici in servizio.

      2. La dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come da ultimo rideterminata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005, è ridotta di 149 unità; i corrispondenti posti sono assegnati, ad esaurimento, alla funzione ispettiva amministrativa da svolgere nelle istituzioni scolastiche. L'assegnazione dei 149 posti agli uffici scolastici regionali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 17.
(Dotazione organica).

      1. La dotazione organica nazionale degli ispettori tecnici è fissata in complessive 800 unità.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, provvede alla ripartizione del contingente nazionale degli ispettori tecnici tra i vari

 

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ordini e gradi di scuola e alla ripartizione per settori di insegnamento.

Art. 18.
(Direttive).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprie direttive, definisce le strategie di intervento in ordine all'attività del servizio ispettivo tecnico nazionale, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo VI
ORGANI COLLEGIALI DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 19.
(Istituzione e riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. L'istituzione e il riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono definiti secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'attività degli organi collegiali è diretta a realizzare, anche in via strumentale, la partecipazione attiva dei suoi membri al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 2 e 3;

          b) a livello di istituzione scolastica sono previsti i seguenti organi collegiali: collegio dei docenti; consigli di classe, di interclasse e di intersezione; consiglio di valutazione, consiglio di gestione;

          c) il collegio dei docenti, quale corpo professionale, ha la responsabilità della progettazione dell'attività didattica, attraverso l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e di ogni altra attività diretta al

 

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conseguimento degli standard di qualità e di quantità definiti per ogni ordine e grado di scuola. Ai fini dell'attività progettuale, il collegio dei docenti può costituire, al proprio interno, nuclei funzionali in rapporto all'attività progettuale da definire. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte al collegio dei docenti sulle materie di competenza dello stesso, ai fini di una proficua collaborazione tra istituzione scolastica e territorio;

          d) i consigli di classe, di interclasse e di intersezione curano il coordinamento dell'attività didattica, in relazione al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità da conseguire. La valutazione periodica e finale dei discenti spetta, in sede collegiale, esclusivamente ai docenti. È assicurata la presenza dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione;

          e) il consiglio di valutazione è composto dal dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori nelle scuole del primo ciclo di istruzione e, nelle scuole del secondo ciclo, dal dirigente scolastico, da due docenti e da due studenti. Il consiglio di valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, esprime pareri in ordine ai criteri generali e alle modalità di valutazione dei discenti, coerentemente al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità definiti; il collegio dei docenti adotta gli orientamenti in materia. Il consiglio di valutazione ha il compito, altresì, di effettuare l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione scolastica e dell'attività educativa e didattica svolta. In tale caso il consiglio è composto dal dirigente scolastico, da quattro docenti, dal direttore dei servizi generali e amministrativi, da due genitori, nelle scuole del primo ciclo. Nelle scuole del secondo ciclo fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti;

          f) il consiglio di gestione, nel pieno rispetto delle competenze di spettanza del collegio dei docenti, dei consigli di classe,

 

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di interclasse e di intersezione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, delibera il programma annuale previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44; approva il conto consuntivo previsto dall'articolo 18, comma 5, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 44 del 2001; adotta il piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; delibera il regolamento di istituto, sentito il collegio dei docenti. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte al consiglio di gestione sulle materie di competenza dello stesso, ai fini di una proficua collaborazione tra l'istituzione scolastica e il territorio;

          g) il consiglio di gestione dura in carica tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da sette membri nelle scuole del primo ciclo di istruzione; il direttore dei servizi generali e amministrativi ne è membro di diritto con diritto di voto. Due membri sono eletti dalla componente docente, due dalla componente genitori e uno dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti. L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Capo VII
STATUTO DEI DISCENTI

Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Lo statuto dei discenti è definito, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche,

 

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secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ai discenti è garantito il diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti per ciascun ordine e grado di scuola, nel pieno rispetto dei diritti della persona agli stessi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dalle altre leggi dello Stato;

          b) ai discenti è garantito il diritto alla libertà di apprendimento. Ogni attività di insegnamento è svolta nel rispetto di tale diritto;

          c) ai discenti è garantito il diritto alla continuità dell'apprendimento. Ogni attività didattica organizzata e di insegnamento è programmata e svolta nel rispetto di tale diritto. I contenuti del piano dell'offerta formativa sono elaborati nel rispetto del diritto alla continuità dell'apprendimento. L'adozione dei libri di testo va effettuata nel rispetto di tale diritto;

          d) ai discenti è garantito il diritto alla propria diversità, anche di natura culturale e ideologica. In rapporto a particolari tipi di diversità accertate, il servizio scolastico è tenuto ad attivare forme individualizzate o differenziate di prestazione didattica, al fine di garantire il diritto di eguaglianza;

          e) ai discenti è garantito il diritto alla riservatezza. Ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale può essere chiesta dal personale docente esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico;

          f) i discenti in rapporto all'età e alle loro famiglie hanno il diritto e il dovere all'informazione sulla vita e sulla gestione della scuola. Il regolamento di istituto ne determina le modalità;

          g) ai discenti portatori di handicap è garantito il diritto ad una prestazione didattica differenziata. La valutazione dei discenti portatori di handicap, ai fini del passaggio da una classe all'altra e in sede

 

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di licenza, è effettuata in base agli apprendimenti effettivamente acquisiti;

          h) ai discenti portatori di handicap è assicurata la frequenza delle scuole del secondo ciclo di istruzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nei termini seguenti:

              1) nell'ambito delle scuole del secondo ciclo di istruzione ai discenti è garantito il diritto ad una prestazione didattica secondo metodologie e itinerari didattici che tengono conto dello stato di handicap dei medesimi discenti;

              2) in sede di esame di Stato i discenti portatori di handicap sono tenuti a rispondere dei piani di studio svolti, secondo procedure e itinerari didattici diversificati, comunque equipollenti a quelli che trovano applicazione nei confronti della generalità dei discenti;

          i) la scansione giornaliera delle discipline di insegnamento va effettuata nel rispetto del diritto dei discenti alla naturale progressività di sviluppo dei propri ritmi di apprendimento e del diritto alla continuità dell'apprendimento stesso;

          l) ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono garantiti: il diritto a disporre di spazi per fini sportivi, culturali e sociali; il diritto di assemblea; il diritto a decidere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; il diritto ad essere informati sul proprio rendimento e sui criteri di valutazione adottati; il diritto ad essere rappresentati presso la scuola dai genitori o da altra persona a ciò delegata;

          m) è dovere e diritto della famiglia svolgere un ruolo di collaborazione con la scuola, al fine di tutelare la fruizione dei diritti e l'adempimento dei doveri dei figli. In rapporto alle particolari finalità di ogni ordine e grado di scuola, alla famiglia sono riservati spazi di collaborazione in tema di organizzazione dell'attività didattica e di verifica degli standard effettivamente conseguiti;

 

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          n) ai discenti stranieri è garantita la propria diversità culturale e religiosa, nel rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali;

          o) in ogni istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da dieci membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge, tra i propri membri, il presidente. Il consiglio dei discenti esprime pareri e proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alle modalità di partecipazione attiva dei medesimi alla vita della comunità scolastica di appartenenza e, altresì, in ordine ai diritti e ai doveri di cui sono titolari, ai fini di una piena partecipazione alla pratica del metodo democratico nella scuola. È compito dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire;

          p) i doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di disciplina, rispetto di sé e degli altri, rispetto della istituzione scolastica e di chi la rappresenta, rispetto delle leggi dello Stato, compartecipazione alla vita organizzata della comunità scolastica, rapporti costruttivi con i membri della stessa comunità, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti;

          q) i doveri dei discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

          r) la individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per

 

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il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica.

Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nella definizione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei discenti della scuola secondaria di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado si deve tenere conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire e di tutelare l'integrità della prestazione didattica e, altresì, di rendere ciascun soggetto responsabile del rispetto dei propri e degli altrui diritti e doveri;

          b) il potere disciplinare consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che fanno capo a ciascun discente;

          c) l'esercizio del potere disciplinare è diretto a rendere consapevolmente responsabili i discenti delle loro libere azioni ed opinioni;

          d) le sanzioni disciplinari sono ridefinite in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

          e) le sanzioni disciplinari, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a tre giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.

      2. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti, con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio degli studenti tra i propri membri che hanno compiuto il sedicesimo anno si età. Nelle scuole secondarie

 

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di primo grado la componente degli studenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea.
      3. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi.
      4. Ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Soppressione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle istituzioni scolastiche).

      1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al capo II del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto con l'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, concernenti la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.